Girls, mo basta

Sentenza della Cassazione
20 febbraio 1967:
Costituisce violenza qualsiasi impiego di forza fisica esercitata sull’altrui persona, maggiore o minore, a seconda delle circostanze, che abbia posto il soggetto passivo in condizione di non poter opporre tutta la resistenza che avrebbe voluto. Mentre non può raffigurarsi violenza in quella necessaria a vincere la naturale ritrosia femminile.

Sentenza Tribunale di Bolzano
30 giugno 1982:
Qualche iniziale atto di forza o di violenza da parte dell’uomo, secondo una diffusa concezione, non costituisce violenza vera e propria, dato che la donna, soprattutto fra la popolazione di bassa estrazione sociale e di scarso livello culturale, vuole essere conquistata anche in maniere rudi, magari per crearsi una sorta di alibi al cedimento ai desideri dell’uomo.

Siamo negli anni Ottanta e i reati di violenza sessuale vengono classificati secondo il codice Rocco d’epoca fascista, che li considera “delitti contro la moralità pubblica e il buon costume”. Ci sono voluti 20 anni per fare una legge contro la violenza sessuale.

Sentenza Tribunale di Roma
28 giugno 1985:
Si è da taluno sostenuto che, se il reato viene commesso in danno della moglie, deve essere considerato impossibile, in quanto il debito coniugale va compreso tra i diritti/doveri derivanti dal rapporto matrimoniale. Ad avviso del collegio è da escludere la possibilità di limitazioni in tema di relazioni sessuali tra i coniugi. Il rapporto sessuale tra marito e moglie non può che essere basato sul consenso di entrambi, quali soggetti liberi e compartecipi.

1995:
Per iniziativa di alcune deputate donne di diversa appartenenza politica (e ci mancherebbe) nel 1996 viene approvata la legge contro la violenza sessuale che classifica come crimine contro la persona il reato di violenza sessuale. Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringa qualcuno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da 5 a 10 anni (salgono da 6 a 12 se su un minore). La stessa pena è inflitta a chi induce altri a compiere o subire atti sessuali (ci sono state poi modifiche e approfondimenti negli anni seguenti).

2012:
In altri paesi europei lo stupro di gruppo è un aggravante, in Italia è il contrario.

A chi interessa il tema consiglio la lettura di quest’articolo de Linkiesta o i post di Femminismo a Sud o le discussioni con le persone che ci circondano. Su nessun grande giornale (almeno così vengono definiti) si parla di questa novità della cassazione se non con articoli che non superano le 2000 battute, insomma, un semplice fatto di cronaca.

This entry was posted in no comment. Bookmark the permalink.